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Pubblicato il: 28/11/2023   
Scadenza 16.12.2023

TRIBUTI COMUNALI - SALDO 2023

TRIBUTI COMUNALI - SALDO 2023

In data 16/12/2023 scade il termine per effettuare il versamento della rata di saldo della TARI (tassa sui rifiuti) e dell’IMU (imposta municipale propria) per i contribuenti che hanno effettuato il solo versamento in acconto.

 

RECAPITI UTILI

Comune di San Giorgio su Legnano – Ufficio Tributi

Indirizzo: Piazza IV Novembre, 7 – 20034 San Giorgio su Legnano (MI)

Telefono: 0331/401564 interno 8 – Email: tributi@sangiorgiosl.org .

L’ufficio è aperto al pubblico dal martedì al venerdì, nonché il 1° ed il 3° sabato del mese, previo appuntamento.

 

SALDO TARI 2023

Il Comune ha già provveduto a consegnare presso il domicilio dei contribuenti i modelli per pagare in unica soluzione oppure in due rate. Chi desidera ottenerne un duplicato può richiederlo all’Ufficio Tributi.

 

SALDO IMU 2023

Per l’anno 2023 sono state confermate le stesse aliquote IMU del 2022:

Tipologie di immobili

Aliquota IMU ‰

Abitazione principale categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una per singola tipologia C/2, C/6 e C/7)

6,0

(Detrazione: € 200,00)

Abitazione principale categorie diverse da A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una per singola tipologia C/2, C/6 e C/7)

ESENZIONE

Unità immobiliari appartenenti al gruppo catastale D

10,6 (di cui 7,6 riservata allo Stato)

Fabbricati C/1 e relative pertinenze (1 per tipologia) il cui proprietario o possessore avvia una attività nell’anno di imposta (necessaria la presentazione di apposita dichiarazione)

0,0

Beni merce, ovvero fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (necessaria la presentazione di apposita dichiarazione)

ESENZIONE

Fabbricati rurali ad uso strumentale (necessaria la presentazione di apposita dichiarazione)

1,0

Aree edificabili

8,6

Altri immobili (es. seconde case, secondi box, ulteriori pertinenze, negozi, laboratori, magazzini, terreni non edificabili, ecc. purché non rientranti nelle casistiche precedenti)

10,6

Sul sito istituzionale del Comune è disponibile il “Calcolatore IMU 2023”, programma personalizzato dell’Amministrazione Comunale: inserendo i dati necessari si ottiene il calcolo dell’importo, la compilazione automatica e la stampa dell’F24 da utilizzare per il pagamento.

I modelli F24 si possono pagare presso tutti gli sportelli postali e bancari (anche se non si è correntisti) o tramite il servizio di home banking fornito dal proprio istituto di credito.

Il calcolo del dovuto a titolo di IMU e la compilazione dei modelli di pagamento sono a cura del contribuente.

Per agevolare i cittadini over 65 residenti, l’Ufficio Tributi si rende disponibile ad effettuare su richiesta il calcolo del dovuto IMU e la stampa del modello F24 da utilizzare per il pagamento.

 

COSA È CAMBIATO RISPETTO AL 2022?

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 209/2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della normativa IMU che stabiliva, in caso di coniugi con residenze separate, l’applicazione dell’esenzione prevista per l’abitazione principale ad un solo immobile. Ciascun coniuge ha pertanto il diritto di fruire dell’esenzione per l’abitazione nella quale risiede anagraficamente e dimora abitualmente, indipendentemente dal fatto che l’altro coniuge risieda in un immobile diverso.

A decorrere dall’anno di imposta 2023 sono esenti dall’IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili perché oggetto dei reati di violazione di domicilio o invasione di terreni o edifici. Per fruire dell’agevolazione è tuttavia necessario:

- presentare denuncia di reato o iniziare azione giudiziaria penale;

- presentare apposita dichiarazione al Comune.

 

COSA SI INTENDE PER ABITAZIONE PRINCIPALE?

È DOVUTA L’IMU SULLE ABITAZIONI PRINCIPALI?

Per abitazione principale si intende l’unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Le abitazioni principali sono esenti da IMU. Fanno eccezione quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di lusso: ville, castelli, palazzi, ecc.), per le quali l’IMU è dovuta ugualmente ma con un’aliquota ridotta ed una detrazione di € 200,00.

Allo stesso regime dell’abitazione principale sono assoggettate le pertinenze della stessa, nei limiti di una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7.

ATTENZIONE: non basta possedere un solo immobile nel territorio comunale o nazionale per far sì che esso sia abitazione principale e quindi esente da IMU, ma servono anche la residenza anagrafica e la dimora abituale.

Qualora un immobile dovesse risultare abitazione principale solo per una parte dell’anno l’IMU è dovuta per restanti mesi di possesso.

 

 


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